IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  ed  in  particolare
l'articolo 27;
   Vista  la  direttiva  n.  93/89/CEE,  del Consiglio del 25 ottobre
1993, concernente l'applicazione da parte degli  Stati  membri  delle
tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci
su  strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso
di alcune infrastrutture;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 21 febbraio 1997;
   Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle finanze  e  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di
concerto  con  i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                          (Base imponibile)
1. All'articolo 2, primo comma, del D.P.R. 5 febbraio  1953,  n.  39,
   sono apportate le seguenti modifiche:
a)  alla lettera d), le parole: "autoveicoli e" sono sostituite dalle
   seguenti:  "autoveicoli  di  peso  complessivo  a   pieno   carico
   inferiore a 12 tonnellate e per";
b) dopo la lettera d) e aggiunta la seguente:
"d-bis)  al  peso  complessivo,  al  numero  degli  assi e al tipo di
   sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto  di
   cose  di  peso  complessivo  a  pieno carico pari o superiore a 12
   tonnellate;".
 
          AVVERTENZA:
                    Il testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato
          redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
                    - L'art 76 della Costituzione regola la delega al
          Governo   dell'eserzio   della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
                    -  L'art  87,  comma  quinto,  della Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
                    -  La  legge  6  febbraio  1996, n. 52, riguarda:
          "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1994". L'art.   27 della  suddetta  legge
          cosi recita:
                    "Art.  27  (Tasse sui veicoli adibiti a trasporto
          merci su strada: criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione
          della  direttiva 93/89/CEE del Consiglio sara' informata ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                    a) nel rispetto delle competenze delle regioni  e
          delle  province  autonome,  assicurare, eventualmente anche
          con la modifica degli elementi  di  base  dell'applicazione
          della tassa automobilistica e dell'addizionale 5 per cento,
          che  la tassazione complessiva sugli autoveicoli adibiti al
          trasporto di merci su strada relativa ai detti tributi  non
          sia  inferiore  ai  valori  minimi indicati per categoria e
          sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva, avvalendosi,
          in via transitoria, della facolta' di cui  all'articolo  6,
          paragrafo  2,  della  direttiva  medesima  a condizione che
          venga assicurato almeno l'attuale gettito;
                    b) sopprimere le esenzioni e le  riduzioni  della
          tassazione previste dalle disposizioni vigenti non comprese
          tra quelle consentite dalla direttiva;
                    c)  prevedere che per la trasformazione in valuta
          nazionale dei valori minimi comunitari di cui alle  lettere
          precedenti, espressi in ECU, si applichera' in ciascun anno
          il  valore dell'ECU del primo giorno lavorativo del mese di
          ottobre dell'anno  precedente,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europee".
          Note all'art. 1:
                    L'art  2, primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 febbraio 1953,  n.  39,  concernente  il
          testo  unico  delle  leggi  sulle tasse automobilistiche e'
          cosi' formulato
                    "Art. 2 (Determinazione della tassa). - Le  tasse
          di cui al precedente articolo sono commisurate:
                    a)  alla  cilindrata  determinata  in  cm3  per i
          velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli  leggeri,
          per  le  motocarrozzette  leggere  e  per  i motofurgoncini
          leggeri;
                    b) alla potenza in CV dei motori, determinata con
          le modalita' di cui  all'articolo seguente, per  tutti  gli
          alti  autoveicoli  adibiti al trasporto di persone, per gli
          autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al
          trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;
                    c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti  al
          trasporto di persone;
                    d)  alla portata espressa in q.li (differenza tra
          peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo)
          per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti  al  trasporto  di
          cose;
                    e)  alle  persone trasportabili per gli autocarri
          autorizzati al trasporto non  contemporaneo  di  persone  e
          cose, oltre alla tassa in base alla portata".